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Riduzione dell’Iva per il contenimento dei costi del gas naturale


Nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 01 marzo 2022, n. 17, recante le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tra i provvedimenti è stata prevista la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2, D.L. n. 17/2022).

In deroga a quanto previsto dal Decreto Iva, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.


Qualora le suddette somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.


Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.


Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.


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