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PA, prorogata la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L’inapplicabilità dei termini è stata spostata con il D.L. 202/2024 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 87).

Con l’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) si è estesa fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge ha differito sempre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Il Decreto Milleproroghe 2025 (con l’articolo 1, comma 3) ha anche modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 228/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili in questione.

 

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