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Infortuni sul lavoro: la rivalutazione 2023 per i settori industria, navigazione e agricoltura

Dal 1° luglio è scattato l’aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L’INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l’Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall’INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

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