Studio T9 | Blog

Firmato il nuovo CCNL Moda (Confalvoro – Confsal)



Firmato il nuovo CCNL Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – Confalavoro


 


Il CCNL è in vigore dall’1/2/2022 al 31/1/2026


 































































Livelli

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

Quadri € 2.173,50* € 2.199,00* € 2.230,50* € 2.265,00*
Primo livello € 2.050,00 € 2.074,00 € 2.104,00 € 2.136,50
Secondo livello € 1.925,00 € 1.947,00 € 1.975,00 € 2.005,50
Terzo livello € 1.803,00 € 1.824,00 € 1.850,50 € 1.878,50
Quarto livello € 1.715,00 € 1.735,00 € 1.760,00 € 1.787,00
Quinto livello S € 1.676,00 € 1.695,50 € 1.720,00 € 1.746,00
Quinto livello € 1.638,50 € 1.657,50 € 1.681,50 € 1.707,50
Sesto livello S € 1.591,00 € 1.610,00 € 1.633,00 € 1.658,00
Sesto livello € 1.556,50 € 1.574,50 € 1.597,50 € 1.622,00
Settimo livello € 1.237,50 € 1.252,00 € 1.270,00 € 1.289,50


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00


Viaggiatori e Piazzisti















Categoria

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

1a categoria € 1.852,50 € 1.875,00 € 1.903,00 € 1.933,00
2a categoria € 1.748,00 € 1.769,00 € 1.795,00 €1.823,50


 


Attività stagionali
Il CCNL, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse alla campagna vendita in showroom
– Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all’estero
– Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
– Attività di vendita stagionale o straordinaria
– Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l’amministrazione e la vendita.


Periodo di prova
– Quadri e primo livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.


Orario di lavoro
E’ di 40 settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.


Flessibilità
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.


Maggiorazioni straordinario
– Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
– Lavoro straordinario diurno ore successive: 45%
– Lavoro straordinario notturno: 56%
– Lavoro festivo: 38%
– Lavoro straordinario festivo diurno: 61%
– Lavoro straordinario festivo notturno: 66%


 


Lavoro notturno e festivo
– Lavoro notturno in genere: 44%
– Lavoro notturno per turni 6×6 a rotazione: 38%
– Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte: 45,5%
– Lavoro domenicale e festivo diurno: 38%
– Lavoro domenicale e festivo notturno: 54%


Ferie e Permesi
– Ferie annuali: 4 settimane.
– Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.


 


Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.


Inquadramento durante i primi 24 mesi:     


– prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;


– seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.


Conservazione del posto
– 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
–  in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
– per  le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.


.


Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.


 


Contratto a tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.


Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.


– Livelli  2° – 3° – 4° – 5°S – 5° livello: 36 mesi
– Livelli  6°S – 6° livello: 24 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Durata apprendistato 36 mesi
– Primo anno: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo anno: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Terzo anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
Durata apprendistato 24 mesi
– Primo periodo: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo periodo: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Attività dello Studio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.

Chi Siamo