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Edilizia Artigianato Veneto: quantificato l’E.V.R.



Sottoscritto il 24/3/2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Veneto, il verbale per la quantificazione dell’E.V.R. per impiegati, operai e apprendisti (solo apprendistato professionalizzante) per il periodo dall’1/3/2022 al 28/2/2023.


Le Parti, ai sensi dell’art. 18 del CCRL del 3/2/2022, hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2021 rispetto al 2020 sono risultati positivi.
Pertanto l’E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni:


1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde
– durante il periodo di misurazione dei parametri (dall’1/10/2020 al 30/9/2021)
– alla data dell’1/1/2022;


2. l’importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2022 (gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 1/3/2021);


TABELLA A






































 

Importo annuale

Importo mensile Operai e Impiegati

Importo mensile Apprendistato professionalizzante

Impiegati 7 livello 866,28 72,19 72,19
Impiegati 6 livello 773,52 64,46 64,46
Impiegati e operai 5 livello 644,64 53,72 53,72
Impiegati e operai 4 livello 597,12 49,76 49,76
Impiegati e operai 3 livello 558,72 46,56 46,56
Impiegati e operai 2 livello 493,32 41,11 41,11
Impiegati e operai 1 livello 429,72 35,81 35,81


3. l’importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di parttime durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);


4. l’importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di marzo 2022 alla mensilità di febbraio 2023


5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data dell’1/1/2022, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato in unica soluzione con l’ultimo cedolino utile;


6. la quantificazione dell’E.V.R. è omnicomprensiva di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L’E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);


7. L’azienda potrà erogare l’E.V.R. nella misura ridotta pari al 25% di cui alla tabella B se ricorrono le condizioni – dopo avere esperito con esito positivo la relativa procedura come prevista dal verbale di accordo integrativo del 24/3/2022 – per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 18 del CCRL 3/2/2022, ovvero aver utilizzato nel periodo di misurazione dei parametri periodi di CIGO (ad esclusione di Eventi meteo, Covid e Eventi oggettivamente non evitabili) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento oppure 50 giornate relativamente al 50% degli stessi calcolati come media nell’anno di riferimento.


TABELLA B































Livello

EVR ridotta annuale

EVR ridotta mensile

Impiegati 7 livello 216,57 18,05
Impiegati 6 livello 193,38 16,12
Impiegati e operai 5 livello 161,16 13,43
Impiegati e operai 4 livello 149,28 12,44
Impiegati e operai 3 livello 139,68 11,64
Impiegati e operai 2 livello 123,33 10,28
Impiegati e operai 1 livello 107,43 8,95

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