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CCNL Vigilanza privata: sottoscritto l’Accordo integrativo

Ad integrazione dell’Ipotesi di Accordo del 30 maggio viene inserita la parte relativa a previdenza complementare, permessi, periodo di prova e bilateralità

Le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, insieme alle associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Agci-Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi, hanno sottoscritto la documentazione relativa all’Ipotesi di Accordo del Settore Vigilanza privata il 15 giugno scorso. Il rinnovo del CCNL riguarda i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Il contratto decorre dal 1° giugno 2023 e resta in vigore fino al 31 maggio 2026.

Parte economica

Come già anticipato nei giorni scorsi è previsto, infatti, un aumento complessivo di 140,00 euro per il livello 4° GPG della Vigilanza privata e per il livello D dei servizi fiduciari che viene erogato in 5 tranche:

50,00 euro a giugno 2023;

25,00 euro a giugno 2024;

25,00 euro a giugno 2025;

20,00 euro a dicembre 2025;

20,00 euro a aprile 2026.
A questo si aggiunge l’Una Tantum di 400,00 euro per il livello 4° delle Guardie Giurate da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (anche attraverso welfare) che viene riconosciuta nella misura di:

135,00 euro settembre 2023;

135,00 euro settembre 2024;

130,00 euro settembre 2025.

 

Periodo di prova

Per il periodo di prova viene rimodulata la durata, vale a dire:

– 150 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati nel livello Q e livelli I;

– 60 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati in altri livelli.

Inquadramento professionale

Invece, per quel che riguarda l’inquadramento professionale, è previsto che il personale in forza al 31 maggio 2023:

– Inquadrato nel livello E debba rimanerci per un periodo non superiore ai 12 mesi;

– Inquadrato nel livello F, dal 1° giugno 2023, venga inquadrato al livello E, dove rimane per un periodo non superiore a 18 mesi.

Per conseguire il livello D, il lavoratore deve permanere nel livello F ed E per non più di 24 mesi.

Bilateralità 

Per la bilateralità, la quota è fissata allo 0,20% di paga base e contingenza e 0,10% a carico del lavoratore e viene stabilito il contributo per l’assistenza contrattuale nella misura dello 0,25% della paga conglobata mensile, di cui lo 0,15% è a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Parte normativa

Sul fronte permessi e congedi, quelli per handicap vengono disciplinati alla normativa Inps e per le vittime di violenza di genere viene riconosciuto un congedo specifico di massimo 90 giorni lavorativi, con preavviso non inferiore a 7 giorni. Inoltre, se il dipendente ne fa richiesta, il congedo può essere allungato oltre il tempo indicato, con il pagamento di un’indennità del 70% della retribuzione. Inserita nel rinnovo anche la parte normativa riguardante la tutela della genitorialità e il relativo congedo di paternità obbligatorio. Il Fondo Fon.Te viene individuato per la previdenza complementare per il settore vigilanza privata e servizi di sicurezza. Mentre, il fondo previdenza cooperativa è per le imprese in cooperativa.

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