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CCNL Enel: siglato accordo in materia di genitorialità

Nuove misure a sostegno della genitorialità a decorrere dal 1° gennaio 2025

Con accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Enel Italia, Filctem, Flaei e Uiltec hanno convenuto di introdurre ed ampliare una serie di misure a sostegno della genitorialità.

Congedo lavoratori padri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, vengono riconosciuti ulteriori 20 giorni, ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) già previsti dalle norme di legge, di permesso retribuito di congedo obbligatorio per i lavoratori padri. Tali misure trovano applicazione per gli eventi nascita, adozione e/o affidamento che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per gli eventi che avvenuti in data anteriore, sempreché e nella misura in cui i permessi aggiuntivi possano essere fruiti entro i cinque mesi previsti.
I permessi retribuiti sono assorbibili in caso di future previsioni legislative e di contrattazione collettiva nazionale che dovessero prevedere un incremento delle attuali misure a favore dei lavoratori padri.

Congedo parentale

Sono state incrementate ai dipendenti Enel, in relazione alle rispettive spettanze dei genitori e ai periodi di congedo fruiti dall’altro coniuge, le indennità previste per il congedo parentale:
90% della retribuzione per la madre o per il padre, in alternativa tra loro, fino al sesto anno di vita del bambine per i mesi e i casi in cui la normativa di legge e le relative indicazioni applicative INPS riconoscono l’indennità all’80%;
60% per i restanti mesi non trasferibili, spettanti alla madre e al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino, al netto dei mesi eventualmente fruiti entro il sesto anno di vita del bambino dall’uno o dall’altro genitore, in alternativa tra loro, con indennità al 90%;
45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino. 

Permessi retribuiti per i caregivers

Da marzo 2025 saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito all’anno, frazionabili anche ad ore secondo i criteri di fruizione delle FA, per esigenze documentate di assistenza e cura di genitori anziani per i quali non ricorrano i presupposti per la fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000

Il riconoscimento dei giorni di permesso retribuiti previsti dall’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000 (e dagli accordi sindacali del 10 novembre 2016 e del 21 giugno 2019) verrà esteso anche in caso di decesso, grave infermità, ricovero o intervento chirurgico debitamente documentati degli affini di 1° grado, fermo restando il limite 5 giorni complessivi annui. 

Infine, vengono confermate le misure già previste nell’accordo sindacale del 24 gennaio 2023 in tema di:
– congedi per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni, riconoscendo 10 giorni di permesso non retribuito all’anno;
200,00 euro a titolo di Una tantum versati dall’azienda sulla posizione di ciascun figlio iscritto dal dipendente a Fopen, entro i primi 3 anni di vita.
Le Parti si sono impegnate a riunirsi entro il 30 settembre 2025 per una verifica complessiva dell’accordo in esame. 

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